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Riporto le leggi che riguardano la figura professionale sanitaria del Dietista.

Altre informazioni si possono trovare sul sito www.andid.it della nostra associazione di categoria di riferimento.

MINISTERO DELLA SANITÀ
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA

VISTO l’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante:<< Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

RITENUTO di individuare la figura del dietista;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

VISTA la nota, in data 30/09/94 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento

ARTICOLO 1
1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma vigente.

2. Gli specifici atti di competenza sono:
a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente;
d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
f) svolge attività didattico – educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero – professionale.

ARTICOLO 2
1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 3
1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

ARTICOLO 4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e’ fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, lì 14 Settembre 1994
IL MINISTRO

LEGGE 10 agosto 2000, n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della professione ostetrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 3.

Professioni tecnico-sanitarie

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita’ tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanita’.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualita’ organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

A quali condizioni sono detraibili le spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti? Per fruire della detrazione è sufficiente la fattura dello specialista oppure è necessaria anche la prescrizione medica.

Se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni , oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994. Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico. (detrazione dietista, dietista detraibile)

dal sito http://www.fiscooggi.it/

 

Che differenza c’è tra Dietista e Nutrizionista? Ecco la risposta molto chiara e completa fornita dall’ANDID (associazione nazionale dietisti) http://www.andid.it/upload/allegato-1013.pdf

 

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